giovedì 14 dicembre 2017

Il giorno del biotestamento. Ecco cosa prevede la legge

Una regolamentazione su questo tema era attesa da tempo: finalmente vengono garantiti al paziente dignità e autodeterminazione

Sono passati dieci anni dalla morte di Piergiorgio Welby e otto dalla scomparsa di Eluana Englaro. Un tempo infinito, durante il quale tante altre persone hanno chiesto fino all’ultimo dei loro giorni l’approvazione di una legge che prevedesse le Dat, ovvero  le Disposizioni anticipate di trattamento, tra questi anche Fabiano Per il suo suicidio assistito è a processo il radicale Marco Cappato che proprio ieri è stato interrogato di fronte alla Corte d’Assise di Milano.
E oggi finalmente ci siamo. Dopo l’approvazione alla Camera lo scorso 20 aprile, la proposta sul biotestamento è ora in procinto di essere approvata anche in Senato e di diventare legge.
Il testo è composto da soli cinque articoli che però cambieranno sensibilmente il rapporto medico-paziente e la possibilità della persona o dei parenti della persona di dare indicazioni sulle volontà di cura del paziente stesso.

Ecco cosa prevede la legge, punto per punto.


Consenso informato
“La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, ma anche il diritto alla dignità e all’autodeterminazione”, si legge nell’articolo 1 della legge che introduce la possibilità del “consenso libero e informato della persona interessata”, cioè un documento scritto (o altre forme nel caso in cui il paziente sia impossibilitato) per esprimere le proprie volontà – che possono essere sempre modificate o revocate in qualsiasi momento – riguardo alle cure e ai trattamenti. Nel consenso “si incontrano – si legge nel testo – l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico”.


Nutrizione e idratazione artificiale
Sempre nell’articolo 1 è specificato cosa può essere previsto nelle volontà del paziente che ha il diritto di rifiutare “qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”. Tra questi rientrano anche la nutrizione e l’idratazione artificiale. L’articolo 1, inoltre, solleva da responsabilità civile o penale il medico il quale “è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo”.
Terapia del dolore e divieto di accanimento sul paziente
Il medico deve sempre garantire al paziente una terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative, adoperandosi per alleviare le sue sofferenze. “Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte – si legge nell’articolo 2 – il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati”.


Minori e incapaci
Il consenso informato e’ espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno. Il minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e decisione e quindi deve ricevere informazioni sulle sue scelte ed essere messo in condizione di esprimere la sua volontà.


Dat – Disposizioni anticipate di trattamento
Articolo molto importante, perché introduce la possibilità per ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere di dare disposizioni anticipate di trattamento in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi. In questo modo può esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari e indicare anche una persona di sua fiducia che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Come il consenso informato, anche le Dat devono essere in forma scritta oppure videoregistrate se il paziente non è in grado di scrivere e il medico è tenuto a rispettarle. Gli unici cambiamenti possibili sono quelli apportati dal paziente stesso oppure nel caso in cui le disposizioni “appaiano palesemente incongrue o le condizioni nel frattempo siano mutate e se siano sopraggiunte nuove terapie non prevedibili al momento della loro compilazione”. Le Dat, inoltre, sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento, anche a voce, in caso di emergenza.


Pianificazione condivisa delle cure
Nella relazione tra medico e paziente, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

Silvia Gernini @SGernini · 14 dicembre 2017 - www.democratica.com

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